Accordo›Titolo QUARTO
Art. 25
In vigore dal 28 giu 1962
Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-25