Accordo›Titolo QUARTO
Art. 5
In vigore dal 28 giu 1962
1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati allo uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali previste nei rispettivi Stati.
2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio.
3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale.
4. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte
contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio della altra, Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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