Accordo›Titolo QUARTO
Art. 8
In vigore dal 28 giu 1962
1. Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti
contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati.
2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo
mediante negoziati:
a) esse possono convenire di deferire la controversia, per la
risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o
b) se non convengono su ciò o - se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale - esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le
decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo.
4. Se e fino a quando ciascuna Parte contraente, o l'impresa
designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, alla altra Parte contraente o all'impresa designata di questa ultima.
Storico versioni
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