Art. 1
In vigore dal 28 giu 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1 luglio 1960;
a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note;
b) Convenzione consolare;
c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note;
d) Accordo sui servizi aerei.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-rd-1