Accordo›Titolo TERZO
Art. 18
In vigore dal 28 giu 1962
Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione
tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attività economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalità che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all' del presente Accordo.
Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o
con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.
Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali
iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-18