AccordoTitolo TERZO

Art. 18

In vigore dal 28 giu 1962
Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attività economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalità che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all' del presente Accordo. Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia. Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo