Art. 3
AccordoTitolo PRIMO

Art. 3

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In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.
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