Accordo›Titolo PRIMO
Art. 2
44 / 78In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione
nel proprio territorio delle merci originarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalità prevista, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
In particolare:
a) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in
Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
b) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A dell'Allegato i annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
c) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in
Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati, rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
d) il Governo italiano si impegna a favorire la esportazione
verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato I annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni.
Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi
periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.
Storico versioni
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