Convenzione›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.
Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la
controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.
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