Convenzione›Titolo III
Art. 43
In vigore dal 13 set 1960
La presente Convenzione sarà ratificata e gli stramenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno ai l'estero degli interessati.
I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di
assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua
italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
LUCIANO MASCIA
Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
Z. HAS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Storico versioni
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