ConvenzioneTitolo III

Art. 41

In vigore dal 13 set 1960
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli venti assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore. Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni. Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione ed equivalente insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli. Detta revisione sarà effettuata da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione. Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente Convenzione, non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salve le disposizioni più favorevoli delle legislazioni interne. Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazioni infortuni,
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