Art. 1

In vigore dal 13 set 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo