Convenzione›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 13 set 1960
Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
non può opporsi la scadenza, dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-42