Convenzione›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 13 set 1960
L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della
presente Convenzione sarà determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese.
Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in
applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso.
Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese
contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.
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