Convenzione›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono
autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-32