ConvenzioneTitolo III

Art. 32

In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-32

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