ConvenzioneTitolo III

Art. 30

In vigore dal 13 set 1960
Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per 1 della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorità competente dell'altro Paese. Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresì entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-30

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