Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 13 set 1960
Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi
contraenti per 1 della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorità competente dell'altro Paese.
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si
comunicheranno altresì entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-30