ConvenzioneTitolo III

Art. 29

In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo