Art. 29
ConvenzioneTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.
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