Convenzione›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 13 set 1960
Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati
indirizzano alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione delle legislazioni indicate all', non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-34