Convenzione›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 13 set 1960
Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso l'organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione sociale dell'altro Paese.
In tal caso quest'ultimo organismo trasmette senza indugio tali
domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo di assicurazione sociale competente del primo Paese, dandone notizia all'interessato.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-35