Convenzione›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro con gli assicurati e con i loro rappresentanti.
Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-36