ConvenzioneTitolo III

Art. 33

In vigore dal 13 set 1960
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza degli interessati. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo