Convenzione

Art. 28

In vigore dal 13 set 1960
Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina, lo acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio, questa condizione non sarà richiesta per i cittadini italiani o jugoslavi quando risiedono sul territorio dell'altro Paese, salvo disposizione contraria della presente Convenzione. Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento all'estero delle prestazioni è subordinato al consenso dell'Istituto assicuratore di questo Paese il consenso stesso non è richiesto qualora si tratti di cittadini dell'altro Paese. Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due Paesi saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Paese, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e la stessa misura applicate dal primo Paese ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-28

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