Convenzione

Art. 23

In vigore dal 13 set 1960
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-23

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