Convenzione
Art. 19
In vigore dal 13 set 1960
Le prestazioni che un assicurato previsto all' della
presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Paesi contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione o periodi equivalenti, sono liquidate ne i modo seguente:
a) l'istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente;
b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-19