Convenzione
Art. 15
In vigore dal 13 set 1960
Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado
dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la, legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa legislazione degli infortuni sul lavoro nonché delle malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro Paese.
Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per lo infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-15