ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 13 set 1960
Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalità in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-10

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