ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 13 set 1960
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-6

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