Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 13 set 1960
Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le
seguenti eccezioni:
a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in lino dei due Paesi contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi.
Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo;
b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto
proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel territorio dell'altro Paese in qualità di personale viaggiante, sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Paese contraente una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Paese è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede succursale o rappresentanza permanente in tale territorio;
c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto;
d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo
passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui sono inviati.
Le persone che esercitano una attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alle legislazioni del primo Paese, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi.
Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi
imprevedibili al di là dei dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potrà essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il temporaneo esercizio di detta attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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