ConvenzioneTitolo II

Art. 7

In vigore dal 13 set 1960
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti: 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese; 3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-7

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