ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 13 set 1960
I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell', applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo