ConvenzioneTitolo I

Art. 5

In vigore dal 13 set 1960
Le disposizioni dell' si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze. Tuttavia: 1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo; 2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-5

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