ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 13 set 1960
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale dell'Emigrazione; Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia: il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la previdenza sociale; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: . Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 1) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza, sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell' della presente Convenzione; 2) il termine "Autorità competente" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell' della presente Convenzione; 3) il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale; 4) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell', applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente; 5) il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato; 6) il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati; 7) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-1

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