Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 13 set 1960
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o
viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-8