ConvenzioneTitolo II

Art. 11

In vigore dal 13 set 1960
Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in virtù della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni così corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo