Convenzione›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 13 set 1960
L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi
dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del trasferimento abbia, ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore può concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione dei consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.
L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle
prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato.
Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore
obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura, saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.
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