Convenzione
Art. 17
In vigore dal 13 set 1960
L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi
contraenti, mentre egli si reca, ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine dei contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-17