Convenzione
Art. 18
In vigore dal 13 set 1960
Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del
diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi i Paesi contraenti, i periodici di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.
Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la
concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti nella professione corrispondente anche se nell'altro Paese non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione.
Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora, totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale dei due Paesi contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-18