Convenzione
Art. 21
In vigore dal 13 set 1960
Se, ai sensi dell' della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima.
Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti
assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-21