Convenzione
Art. 24
In vigore dal 13 set 1960
Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-24