Convenzione

Art. 27

In vigore dal 13 set 1960
Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtù del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina, le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio regime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo