Convenzione
Art. 27
In vigore dal 13 set 1960
Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le
prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtù del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina, le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio regime.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-27