Convenzione
Art. 22
In vigore dal 13 set 1960
Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il
diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.
L'assicurato o avente diritto ha facoltà di scegliere
nuovamente fra l'applicazione dell' e quella del paragrafo 1 del presente articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o, nel caso previsto all', se matura un nuovo diritto a pensione in base ad una delle legislazioni a lui applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-22