Convenzione
Art. 20
In vigore dal 13 set 1960
Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi
previsti all', non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.
Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non
raggiuinge la pensione minima, l'Ente assicuratore che la determina concede in aggiunta alla sua prestazione la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in ciascun Paese con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-20