Convenzione›Titolo II
Art. 7
22 / 43In vigore dal 13 set 1960
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o
viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti:
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese;
3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro
entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-7