Convenzione›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 13 set 1960
La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti può effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'Istituto corrispondente di quest'ultimo Paese. L'applicazione di tale disposizione formerà oggetto di uno speciale accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;885#art-c-38