Convenzione›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 13 set 1960
Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato,
sorga controversia tra le autorità o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo precedente.
La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta
all'organismo assicuratore del Paese in cui l'assicurato ha la propria residenza.
Tale organismo assicuratore corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.
L'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato
deve rimborsare in unica soluzione, all'organi sino assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.
Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
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