Convenzione›Parte TERZA
Art. 22
In vigore dal 27 mar 1958
Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità e agli
organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all', non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-22