Convenzione›Parte TERZA
Art. 27
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi
contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorità competente dell'altro Paese, per il tramite dei Ministeri degli Affari Esteri.
Paragrafo 2
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresì tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli Affari Esteri, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-27