Convenzione›Parte TERZA
Art. 30
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
Gli organismi di assicurazione di un Paese contraente, debitori di prestazioni da corrispondersi nell'altro Paese in virtù della presente Convenzione, si liberano validamente nella valuta del proprio Paese, in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra i due Paesi.
Paragrafo 2
Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese
contraente, disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-30