Convenzione›Parte TERZA
Art. 25
In vigore dal 27 mar 1958
La presente Convenzione non comporta deroghe alle disposizioni
delle legislazioni di cui all' concernenti la partecipazione degli stranieri alle elezioni cui dà luogo il funzionamento dei regimi di assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-25