Convenzione›Parte TERZA
Art. 21
In vigore dal 27 mar 1958
Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-21